Art. 4.
(Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine e dei presidenti delle sezioni dell'ordine).

      1. Il presidente del Consiglio dell'ordine esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge o dal Consiglio. Egli rappresenta l'ordine nei rapporti con altri organismi e persone.
      2. Il presidente di ciascuna sezione del Consiglio dell'ordine esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge ovvero dal Consiglio. Egli rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

 

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